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    I diritti connessi al diritto d’autore: questi “sconosciuti”

    MAX TESTA
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    I diritti connessi al diritto d’autore: questi “sconosciuti” Empty I diritti connessi al diritto d’autore: questi “sconosciuti”

    Messaggio Da MAX TESTA Ven 18 Gen 2013 - 9:49

    Nel quadro normativo fiscale italiano, da sempre, i diritti che Nuovo IMAIE distribuisce agli artisti possono essere considerati (prendendo spunto dal titolo di un famoso film, tanto per rimanere in campo artistico), “figli di un Dio minore”. In effetti, se in molti Paesi aderenti alla Convenzione di Roma del 1961, la gestione fiscale di questi diritti è molto diversa e per certi versi similare a quella di cui godono i diritti d’autore, in Italia, gli stessi diritti sono stati per molti anni materia sconosciuta alle nostre Istituzioni Fiscali.
    Nel nostro Paese, sia le normative fiscali sia la Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41), perseverano a mantenere ben distinti il diritto “principe” d’autore e tutti gli altri diritti, detti, appunto, “connessi”. Questa distinzione netta fa si che anche la disciplina fiscale applicata ai diritti d’autore non possa essere estesa (neanche per analogia), ai diritti connessi.
    Ciò, tra le altre cose, ha spinto l’I.M.A.I.E., a presentare ben quattro istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate (di cui parleremo in apposita pagina dedicata su questo stesso sito), volte a chiedere dei chiarimenti dal punto di vista fiscale, sulla gestione dei diritti liquidati agli artisti aventi diritto.

    I primi “passi”: fattura o ricevuta

    Il primo dubbio che assale l’artista avente diritto, quando si trova ad incassare i diritti ripartiti dall’Istituto, è quello di sapere con certezza quale iter seguire per riscuoterli e quale documento fiscale emettere: fattura o ricevuta.
    L’artista, possessore di partita iva, dovrà obbligatoriamente emettere fattura, mentre l’artista che NON sia in possesso di partita iva dovrà emettere una semplice ricevuta corredata di codice fiscale (per agevolare gli artisti aventi diritto, possessori o meno di partita iva, si invia, unitamente alla comunicazione dei compensi maturati, anche i fac-simili di documento fiscale: la fattura e la ricevuta già predisposte per essere solamente completare con i propri dati anagrafici e fiscali).
    Sulla natura dei redditi derivanti dall’incasso dei diritti connessi, anche in questo caso, le disposizioni in materia fiscale, non danno interpretazioni esaurienti, lasciando agli artisti aventi diritto di considerare le somme, in sede di propria dichiarazione dei redditi, come “redditi da lavoro autonomo” (per l’artista possessore di partita), o in alternativa, come “altri redditi” (per l’artista non possessore di partita iva).
    La prassi autorizza a dire che, chi fosse possessore di partita iva ma per una posizione di lavoro NON equivalente a quella di artista, potrebbe emettere fattura essendo comunque possessore di partita iva. Tali redditi per il c.d. “principio dell’attrazione”, verrebbe equiparato ai redditi da lavoro autonomo. Mentre il soggetto che, pur essendo possessore di partita iva, dovesse incassasse diritti NON come interprete o esecutore ma come erede di artista, può emettere una semplice ricevuta, in quanto tali redditi verrebbero incassati dallo stesso a proprio nome, ma come lascito ereditario.
    In sintesi:
    - “Fattura” (compilata in ogni sua parte secondo le norme vigenti), se si possiede partita iva;
    - “Ricevuta” (compilata in ogni sua parte secondo le norme vigenti), se non si possiede partita iva;
    - “Ricevuta”, sempre e comunque, se e solo se si percepiscono i diritti a titolo di erede di un artista interprete e/o esecutore. Qualora l'erede dell'artista, che debba percepire i diritti, sia a sua volta un artista interprete e/o esecutore possessore di partita iva, potrebbe emettere comunque fattura. In questo specifico caso, sempre per il "principio dell'attrazione" menzionato precedentemente, i redditi percepiti come erede, verrebbero considerati alla stregua di quelli percepiti come artista interprete e/o esecutore.

    I nostri “successi” per ottenere chiarezza: gli interpelli vinti

    Al fine di chiarire il trattamento dei diritti connessi, in ambito fiscale, sono state promosse una serie di istanze di interpello presso l’Agenzia delle Entrate: ufficiali richieste di chiarimenti su argomenti di natura fiscale, suscettibili di equivoca interpretazione.
    Riguardo i diritti connessi sono state promosse dall’I.M.A.I.E., per garantire maggiore tutela a favore degli artisti interpreti esecutori, quattro istanze di interpello (a cui si rimanda, per una più approfondita lettura, ai seguenti link: Interpello su residenza estera, Interpello su trattamento imposte dirette su finanziamenti ex Art. 7, Interpello su trattamento imposte indirette su finanziamenti ex Art. 7, Interpello su base imponibile Irap), su materie di dubbia oggettiva interpretazione, dando ogni volta, una propria pertinente interpretazione della norma in questione. In tutti e quattro i casi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta pienamente concorde con quella prospettata, avvalorando la tesi interpretativa proposta.
    In conclusione, l’Istituto che tutela, in Italia, i diritti degli artisti interpreti esecutori deve offrire, all’intera categoria, competenze sempre più professionali e specifiche e ogni azione, anche in ambito fiscale, è proiettata per migliorare la posizione dell’artista nel nostro Paese come all’estero.

    La fiscalità per i residenti all’estero

    Soffermiamoci sulle modalità di pagamento dei diritti connessi agli artisti interpreti residenti all’estero, da alcuni anni sotto osservazione da parte dell’Ente che eroga compensi agli artisti aventi diritto che risiedevano fuori del territorio nazionale (interpello del 2003 all’Agenzia delle Entrate).
    Tali artisti infatti, se regolarmente residenti all’estero, sono infatti tenuti a pagare le tasse dei propri redditi nel loro Paese di residenza (quasi in tutti i Paesi vige appunto il principio della “territorialità del reddito”, secondo il quale qualsiasi reddito percepito da un soggetto residente nel Paese s’intende automaticamente prodotto nello stesso e quindi assoggettato ad imposizione fiscale nazionale).
    Ciò nonostante, per la vigente normativa fiscale italiana, quando l’Istituto paga dei diritti agli artisti residenti all’estero, è tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto (a titolo d’imposta definitiva), del 30%. Tale procedura tuttavia non salva lo stesso artista a dover dichiarare lo stesso reddito nel suo Paese di residenza (per il principio di cui sopra), e sullo stesso reddito a pagare, conseguentemente, altre tasse. In sostanza sullo stesso reddito “pesa” una duplice tassazione: quella “italiana” al momento del pagamento del compenso e quella “estera” al momento della dichiarazione dei redditi dell’artista.
    L’iter per avviare il rimborso di quanto trattenuto dal fisco italiano, provando di aver sostenuto sui medesimi redditi una imposizione fiscale nel Paese di residenza, è lento e molto burocratizzato e spesso scoraggia l’artista avente diritto a procedere nei confronti dell’autorità fiscali.
    Nuovo IMAIE, oggi, è in grado, di far riconoscere sui diritti che liquidiamo agli artisti residenti all’estero, l’applicabilità delle c.d. “convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul medesimo reddito”.
    Cerchiamo di essere più tecnici.
    Le convenzioni, stipulate tra tutti i Paesi del mondo, tendono a regolare su specifici tipi di redditi, la rispettiva imposizione fiscale, di modo che essa sia applicata unicamente da un solo Paese: o quello di residenza del titolare del reddito stesso o da quello nel quale si paga il reddito (a volte, in alcuni casi, addirittura da entrambi i Paesi, quello del titolare del reddito e quello del soggetto che liquida il medesimo). Il tutto ovviamente nel rispetto di una equa distribuzione del carico fiscale.
    Nel nostro specifico caso ci siamo visti riconoscere la possibilità di far rientrare il reddito formato dai diritti pagati agli artisti residenti all’estero, in una particolare categoria prevista da queste convenzioni fiscali internazionali (tutte basate su di un modello unico imposto dall’OCSE), per la quale è stato possibile evitare di applicare la ritenuta fiscale del 30% sui pagamenti dei diritti se il soggetto titolare fosse residente all’estero. L’artista, così facendo, pagherà, su quello specifico reddito, sole le tasse nel suo Paese di residenza, al momento della dichiarazione dei redditi.
    Ovviamente ci sono convenzioni con alcuni Paesi, che impongono anche a noi l’applicazione di una, seppur bassa, aliquota fiscale a titolo di ritenuta d’imposta, ma la casistica osservata in tutti questi anni ci permette di affermare che nel 99% dei casi siamo stati ben lieti di non sottrarre, a titolo di ritenuta fiscale, alcuna imposta su quanto pagavamo agli artisti residenti oltre il confine nazionale.
    Raccomandiamo agli artisti aventi diritto di fornici dati precisi ed esaustivi , come quelli “fiscali” e tra questi, ovviamente, la residenza fiscale, comprovata da apposite certificazioni rilasciate dal Paese di residenza o desunta da documenti di riconoscimento personali, quali carta d’identità e passaporto.
    Ne vale la pena…

    Fonte: www.nuovoimaie.it



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